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UPP, Confintesa FP scrive a Nordio: “Le Linee Guida non possono riscrivere legge e contratto”

UPP, lettera al ministro Nordio: “Linee Guida legittime se restano dentro il CCNI firmato”

Dopo le dichiarazioni del Viceministro Sisto al Convegno dei Dirigenti Giustizia di Lecce, Confintesa FP invia al Ministro la lettera Prot. 29 chiedendo che le annunciate Linee Guida UPP non contraddicano il D.Lgs. 151/2022, il CCNI del 29 aprile 2026 e la circolare DOG del 21 dicembre 2021 tuttora vigente. E avverte: in caso contrario, sarà rimessa in discussione la firma sindacale sull’accordo

ROMA — Con lettera 26 maggio 2026 Confintesa FP ha scritto al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, al Viceministro Francesco Paolo Sisto e ai vertici del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, in continuità con la precedente Nota Prot. 28 del 21 maggio scorso.
La lettera fa seguito alle dichiarazioni rese dal Viceministro Sisto al XXVII Convegno Nazionale dell’Associazione Dirigenti Giustizia (Lecce, 23 maggio 2026), nelle quali è stata annunciata l’adozione di Linee Guida ministeriali destinate a stabilire che “nessuno si sogni di trasformare gli AUPP in cancellieri” e che gli Addetti all’Ufficio per il Processo potranno svolgere funzioni diverse da quelle di supporto al magistrato “soltanto eccezionalmente, in casi di necessità”. Le dichiarazioni hanno suscitato il manifesto dissenso della dirigenza amministrativa in sala.
Confintesa FP rappresenta che le Linee Guida così annunciate, ove venissero adottate nei termini riferiti, si porrebbero in evidente contrasto con tre fonti vigenti: il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 — che all’art. 4 include espressamente le cancellerie tra i componenti dell’UPP e all’art. 5 ne fa rientrare il raccordo con i servizi amministrativi tra i compiti dell’ufficio, riservando alla contrattazione collettiva la disciplina delle mansioni di ciascun componente; il CCNI Giustizia del 29 aprile 2026 — che ha collocato l’AUPP in Area Funzionari nell’ambito della famiglia professionale dei servizi giudiziari; e la circolare DOG del 21 dicembre 2021 a firma del Direttore Generale Alessandro Leopizzi, atto fondante del mansionario degli AUPP, mai abrogato, che include espressamente tra i compiti del profilo il raccordo con le cancellerie e ne disegna l’equiparazione funzionale al funzionario giudiziario di area terza.
«Nessun atto amministrativo unilaterale può modificare un assetto definito in sede contrattuale, né può abrogare implicitamente una circolare ministeriale ancora vigente», si legge nella lettera, che richiama anche la riserva di contrattazione collettiva sancita dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 151/2022.
La lettera richiama un fraintendimento di fondo nelle parole del Viceministro: quando un AUPP svolge attività di supporto alla cancelleria non sta svolgendo un lavoro inferiore al proprio, ma esercita le funzioni della famiglia professionale dei funzionari giudiziari, alla quale è equiparato sin dal 2021 e nella quale è oggi inquadrato dal CCNI.
Il nodo politico vero, secondo Confintesa FP, è altrove. Quando un AUPP collabora con la cancelleria non sta svolgendo un compito eccezionale: sta esercitando una funzione che la legge stessa gli attribuisce in via ordinaria. L’art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 151/2022 ricomprende espressamente, tra i compiti dell’ufficio per il processo, il “raccordo e coordinamento fra l’attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari”. Analoga previsione è contenuta all’art. 11, comma 1, in via generale per tutti gli UPP. E la circolare Leopizzi del 21 dicembre 2021, al punto 8 intitolato “Ulteriore sostegno all’attività delle Cancellerie”, prevede testualmente che l’apporto degli AUPP possa muoversi anche “in direzione di un fattivo aiuto portato direttamente all’attività amministrativa”.
Riscrivere oggi questa cornice per via amministrativa, con un atto unilaterale del Ministero, significherebbe modificare la legge con una circolare e abrogare una circolare ministeriale con un’altra senza un provvedimento formale di revoca. Operazione che l’ordinamento non consente. Il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e il principio civilistico di tutela dell’affidamento esigono che un assetto sulla base del quale oltre ottomila persone hanno prestato servizio per quasi cinque anni — e sulla base del quale oggi concorrono alla stabilizzazione — non possa essere modificato in senso peggiorativo dopo che il rapporto si è consolidato.
La lettera si conclude con quattro richieste formali al Ministero — conferma che le Linee Guida non avranno contenuti derogatori, condivisione preventiva con le OO.SS. firmatarie, atto formale di indirizzo della DG Personale, apertura del confronto sulle dotazioni organiche — e con un avvertimento esplicito: «qualora le Linee Guida contenessero disposizioni in contrasto con il quadro normativo e contrattuale sopra richiamato, sarà rimessa in discussione la permanenza della firma sindacale sull’accordo del 29 aprile 2026», come già rappresentato nella Nota Prot. 28 del 21 maggio scorso.

LEGGI IL DOCUMENTO INTEGRALE:Prot29_Lettera_Min_LineeGuidaUPP

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