Conferimento degli incarichi dirigenziali al Ministero della Salute

Pubblichiamo di seguito la comunicazione inviata in data 9 agosto 2022

In riferimento alle procedure di interpello per il conferimento degli incarichi ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute, la scrivente Organizzazione Sindacale segnala quanto segue.

Il Ministero della Salute continua a conferire gli incarichi ai dirigenti sanitari ai sensi del D.M. 19 aprile 2016, nonostante le modifiche normative. Il decreto è stato, infatti, abrogato con il D.M. 6 ottobre 2020, resosi necessario a seguito dell’istituzione del ruolo unico della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute (decreto interministeriale 9 agosto 2019), in applicazione dell’art. 17, comma 1, della Legge n. 3/2018. Per effetto del nuovo stato giuridico dei dirigenti sanitari, gli incarichi precedentemente attribuiti dovevano essere allineati alla durata minima di tre anni come previsto all’art. 19 del D.lgs. 165/2001.

Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del DM 6 ottobre 2020, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della Salute 19 aprile 2016 potevano applicarsi solo fino alla definizione della procedura generale di interpello per il conferimento dei nuovi incarichi, da concludersi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e successivamente alla definizione delle nuove fasce economiche da parte della contrattazione integrativa, avvenuta con il DM 24 maggio 2021.

Si evince, pertanto, che dall’entrata in vigore del DM 24 maggio 2021 tutti gli incarichi decadevano e i nuovi dovevano essere conferiti secondo il nuovo decreto ed invece il Direttore generale del personale, organizzazione e bilancio, ha ritenuto modificare le tempistiche di applicazione del DM 6 ottobre 2020 mediante il decreto direttoriale del 27 gennaio 2022 procrastinando la scadenza degli incarichi all’8 agosto 2022.

Con la nota DGPOB n.29876 del 14 luglio 2022 è stato pubblicato un interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero della Salute, con il quale per ragioni di economicità e continuità amministrativa, sono state messe ad interpello solo alcune posizioni dirigenziali considerate in scadenza, rimandando la ridefinizione e riallocazione di tutte le posizioni dirigenziali sanitarie al nuovo ipotetico assetto riorganizzativo del Ministero, non realizzabile a causa del termine anticipato della legislatura.

Premesso che:

  1. le procedure di interpello, seppur riservate al personale dirigenziale in servizio presso il Ministero della Salute, hanno natura meritocratica e selettiva e devono rispondere ai principi costituzionali di trasparenza e imparzialità dell’attività della Pubblica Amministrazione e del principio di merito e di favor partecipationis ovvero il massimo ampliamento della platea dei concorrenti nell’interesse di individuare il candidato più meritevole e idoneo a ricoprire l’incarico.
  2. In materia di legittimità di conferimento degli incarichi si è più volte espressa anche la Corte dei Conti in qualità di Organo deputato al controllo preventivo di legittimità. Con Deliberazione n. SCCLEG/1/2021/PREV, infatti, codesta Corte ha delineato la cornice normativa nella quale sono collocate le procedure di conferimento degli incarichi e ha ribadito i principi a cui la PA deve necessariamente conformarsi a garanzia dell’autonomia e imparzialità dell’agire amministrativo e della parità di trattamento dei legittimi interessati.

In questo contesto la discrezionalità amministrativa non può escludere o limitare la possibilità di partecipare a chi è in possesso delle competenze adatte a ricoprire gli incarichi messi a bando poiché si configurerebbe manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata, illogica nonché lesiva della concorrenza, della professionalità e del merito.

Il Ministero può chiedere discrezionalmente requisiti specifici e restrittivi solo se ben motivati e sottesi all’ottenimento di un livello di qualificazione idoneo a garantire il buon funzionamento dell’amministrazione.

  • Con le Note prot. 0010823-23/03/2021-DGPOB-MDS-P e 0035001-04/10/2021-DGPOB-MDS-P il Direttore del personale, organizzazione e bilancio del Ministero della Salute ha ribadito che al fine di poter verificare ab extra la correttezza del potere esercitato dall’Amministrazione e verificare l’iter procedurale dal punto di vista logico e dal punto di vista giuridico è necessario che ciascuna Struttura Generale, prima di procedere alla valutazione comparativa delle istanze, debba stabilire preventivamente una scala di punteggi numerici da attribuire ai titoli ritenuti utili ai fini del conferimento e, solo successivamente, predisporre il verbale istruttorio contenente le motivazioni sottese alla scelta del candidato più idoneo a ricoprire l’incarico e la relativa graduatoria finale di valutazione numerica.
  • Sul punto, sia la Corte dei Conti che la Direzione del personale hanno ribadito che tutta la documentazione utilizzata dall’Amministrazione per valutare i concorrenti (domanda di candidatura, curricula dei concorrenti, verbali istruttori e tracciabilità elettronica degli atti) deve essere trasmessa all’Organo di controllo.

Considerato che la scrivente Organizzazione Sindacale continua a rilevare la totale mancanza di trasparenza circa i criteri di valutazione dei titoli e dei CV dei candidati, le scarse e/o assenti motivazioni della mancata ammissione agli interpelli e, addirittura, l’assenza della pubblicazione delle graduatorie.

Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesti Organi di controllo di attivare le opportune verifiche e ogni utile intervento al fine di tutelare gli interessi sia dei lavoratori che della Pubblica Amministrazione, onde evitare contenziosi e scongiurare eventuali danni erariali.

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