Dal 7 ottobre 2026 è in vigore la legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre. La legge converte, con modifiche, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, con cui il Governo è intervenuto sulla funzionalità della pubblica amministrazione.
Per i dirigenti dell’Area delle Funzioni Centrali le novità riguardano le ferie, l’accesso alla prima fascia e le risorse per la formazione.
Ferie
Viene meno il divieto assoluto di pagare le ferie non godute, che valeva anche per il personale con qualifica dirigenziale. Le ferie possono ora essere sostituite da un’indennità, ma solo alla cessazione del rapporto e a condizione che la mancata fruizione non dipenda da una scelta consapevole del lavoratore, invitato formalmente a goderne e avvertito per tempo che altrimenti le avrebbe perse. La prova di queste circostanze grava sul datore di lavoro, che ai soli fini di questa disciplina è il soggetto, dirigente o no, competente ad autorizzare o negare le ferie. Il dirigente è quindi titolare del diritto e, quando è lui ad autorizzare le ferie del personale dell’ufficio, è anche il soggetto tenuto all’invito, all’avviso e alla loro documentazione. La regola si applica alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge ed è contenuta nei commi 1 e 2 dell’articolo 1.
Accesso alla prima fascia
Le nuove regole sull’accesso alla prima fascia introdotte dall’articolo 13 della legge 2 luglio 2026, n. 119, varranno per gli incarichi di livello generale conferiti dopo l’entrata in vigore di un regolamento attuativo, per il quale non è fissata alcuna scadenza. Il dirigente di seconda fascia che a quella data stia svolgendo un incarico di livello generale continua a transitare in prima fascia secondo la disciplina precedente, compreso il requisito dei cinque anni. In sede di conversione il Parlamento ha esteso questo regime, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell’amministrazione, ai dirigenti di seconda fascia di ruolo che al 7 ottobre erano titolari di un incarico generale apicale, di un incarico generale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di un altro incarico specificamente indicato dalla norma. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri sono previste regole proprie. Le disposizioni si leggono nei commi 6 e 6-bis dello stesso articolo 1.
Formazione
Dalla legge 2 luglio 2026, n. 119, la retribuzione di risultato dei dirigenti corrisponde in percentuale alla valutazione conseguita, e i punteggi più alti non possono superare il 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica in ogni ufficio dirigenziale generale. Chi non ottiene la valutazione piena riceve quindi una quota inferiore, e la differenza costituisce un’economia. La legge 119 destinava queste somme alla retribuzione della performance del personale non dirigente. Il decreto le destina invece, una volta accertate dagli organi di controllo, ad accrescere le risorse per la formazione dei dirigenti, che si aggiungono alla quota annua non inferiore all’1 per cento del monte salari che il contratto dell’Area 2022-2024 riserva alla formazione del proprio personale. Le modalità sono stabilite dalla contrattazione integrativa sulla base di indirizzi da definire nella contrattazione nazionale. La norma è all’articolo 1, comma 7, e modifica l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Seguiremo l’applicazione di queste disposizioni nelle singole amministrazioni e ne daremo conto ai dirigenti iscritti man mano che arriveranno circolari e indirizzi.
