Chi può iscriversi, come si presenta la domanda, che cosa sono le fasce professionali e quali autorizzazioni servono ai dirigenti in servizio
Il Comune di Fondi ha pubblicato sul portale inPA l’avviso per la nomina dei tre componenti del proprio Organismo indipendente di valutazione della performance, con un compenso annuo di 10.000 euro per il presidente e di 8.000 euro per ciascuno degli altri componenti e domande da presentare entro il 12 ottobre 2026. Non tutti sanno che a procedure come questa, che ministeri, agenzie ed enti pubblici bandiscono periodicamente per rinnovare i propri organismi, può partecipare soltanto chi è iscritto da almeno sei mesi all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica e disciplinato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, come modificato dal decreto 7 agosto 2023, che ha fatto dell’esperienza dirigenziale un titolo d’accesso autonomo.
Per l’iscrizione occorrono la laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, i requisiti generali e quelli di integrità, e un’esperienza qualificante che il decreto consente di dimostrare per due vie alternative, entrambe riferite ai dieci anni precedenti la domanda. La prima è un’esperienza professionale di almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio o nel risk management: qui conta l’ambito in cui si è lavorato e non la qualifica, sicché valgono anche gli anni svolti da funzionario in quei settori, purché documentabili a richiesta del Dipartimento. La seconda è un’esperienza dirigenziale di almeno cinque anni nelle pubbliche amministrazioni, qualunque sia stato il settore: qui conta la qualifica, e gli anni da funzionario non concorrono a raggiungere la soglia.
Con l’iscrizione il Dipartimento colloca ciascun iscritto in una delle tre fasce professionali dell’Elenco, che sono una classificazione propria dell’Elenco e non hanno alcuna corrispondenza con la prima e la seconda fascia del ruolo dirigenziale. Per chi proviene dalla dirigenza conta soltanto la durata dell’esperienza, a prescindere dal livello dell’incarico: cinque anni valgono la fascia professionale 1, otto la fascia professionale 2 e dodici la fascia professionale 3. Per chi accede con l’esperienza professionale, invece, le fasce professionali 2 e 3 richiedono rispettivamente otto e dodici anni, dei quali almeno tre come componente di OIV o di Nuclei di valutazione. La collocazione pesa sulle candidature, perché la presidenza dell’organismo è riservata alla fascia professionale 3 nelle amministrazioni con più di mille dipendenti e alle fasce professionali 2 e 3 in quelle fino a mille, come nel caso di Fondi.
La domanda si presenta in qualunque momento dell’anno, esclusivamente sul Portale della performance, compilando il curriculum e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti, che il Dipartimento sottopone a verifiche anche a campione. L’iscrizione decorre dalla comunicazione con cui il Dipartimento ne accerta la completezza e attribuisce la fascia professionale, ed è da quella data che si contano i sei mesi necessari per la nomina: conviene perciò iscriversi per tempo, senza attendere la pubblicazione dell’avviso di interesse. L’iscrizione va rinnovata ogni tre anni; i dirigenti di ruolo in servizio sono esonerati dai quaranta crediti formativi richiesti agli altri iscritti, mentre i dipendenti pubblici non possono far parte contemporaneamente di più di tre organismi.
L’incarico è compatibile con il servizio, con alcune cautele. L’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 150/2009 esclude la nomina nell’OIV della propria amministrazione e quella di chi riveste, o ha rivestito nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. Per l’incarico presso un altro ente occorre l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza prevista dall’art. 53 del decreto legislativo 165/2001, che può essere chiesta dall’ente conferente o dallo stesso interessato e che, trattandosi di un incarico conferito da un’amministrazione pubblica, si intende accordata se non interviene una pronuncia nei termini di legge. Il compenso spetta di regola al dirigente, perché il principio di onnicomprensività dell’art. 24, comma 3, dello stesso decreto riguarda gli incarichi conferiti dalla propria amministrazione o su sua designazione, e non quelli ottenuti partecipando a titolo personale a una procedura comparativa.
In sintesi
All’Elenco si accede in due modi alternativi:
- con almeno cinque anni di servizio da dirigente in una pubblica amministrazione, in qualunque settore;
- con almeno cinque anni di attività nella valutazione della performance, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio o nel risk management, nei quali rientrano anche gli anni svolti da funzionario in quei settori prima di accedere alla dirigenza.
La nomina è possibile soltanto quando sono trascorsi sei mesi dalla comunicazione con cui il Dipartimento conferma l’iscrizione.
